Art. 5.
(Ordinamento delle scuole italiane all'estero).

      1. Il Ministro della pubblica istruzione, con provvedimenti adottati su proposta dell'Agenzia, equipara, anche per quanto concerne l'autonomia scolastica, l'ordinamento delle scuole italiane statali all'estero alle corrispondenti scuole statali sul territorio nazionale, con gli adattamenti occorrenti per corrispondere alle specifiche esigenze locali. I titoli di studio da esse rilasciati hanno valore legale.
      2. I programmi didattici delle scuole statali italiane all'estero sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

 

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